Pubblicato da Inps il messaggio n.1612 del 19 aprile 2019 con chiarimenti riguardanti il certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo e su quanto previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a), del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il citato articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a) ha apportato modifiche all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 sostituendone il testo e disponendo che;

1. Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente”. 129 euro la sanzione per ogni giornata di lavoro prestata non rispettando la normativa.

Inps chiarisce che il certificato va richiesto indipendentemente dalla durata della prestazione; l’obbligo di richiederlo è sempre del datore di lavoro/committente. La richiesta non è obbligatoria invece in caso di rapporti di lavoro subordinato. “Ne discende che il mancato possesso del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs C.P.S. n. 708/1947”.

Abolito il comma 3 dell’artitolo 10 sull’idonea garanzia per imprese e inadempienti o di nuova costituzione.

Info: Inps messaggio n.1612 del 19 aprile 2019

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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