ROMA – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2017 il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, decreto che riporta le nuove norme tecniche che potranno essere applicate nelle attività sia esistenti che di nuova realizzazione.

Le strutture interessate dalla regola tecnica sono quelle indicate dal numero 67 dell’allegato I del Decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ad esclusione degli asili nido: “scuole di ogni Scuole di ogni | ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti”. Sono inoltre escluse scuole aziendali e ambienti didattici che si trovano all’interno di attività non scolastiche.

Le norme posso essere applicate in alternativa a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992 e l’applicazione esclusiva delle disposizioni in sostituzione del decreto del 1992 verrà verificata entro il 31 dicembre 2019 da Ministero Interno e Ministero dell’Istruzione. Al termine della verifica il decreto del 1992 potrebbe essere abrogato.

Con l’entrata in vigore del Decreto 7 agosto 2017 viene aggiunto il capitolo “V.7 – Attività  scolastiche” all’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015; viene aggiunta la lettera q “norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica ” all’articolo 1 comma 2 dello stesso decreto.

Info: Decreto 7 agosto 2017 GU 197 del 24 agosto 2017

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FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA