ROMA – Pensione inabilità da amianto. È stata pubblicata da Inps la circolare congiunta Inail n.7 del 19 gennaio 2018 con indicazioni sul riconoscimento della pensione di inabilità per esposizione professionale. Disposizioni che riguardano quanto introdotto dall’articolo 1, comma 250, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro del 31 maggio 2017.

La circolare riporta in dettaglio indicazioni in merito a destinatari della misura, requisiti e domande di riconoscimento, accesso al beneficio, cumulabilità, reversibilità.

Destinatari sono lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria o a forme sostitutive che sono affetti da patologie di origine professionale riconosciute da Inail o da altre amministrazioni competenti (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91) e i cui riconoscimenti sono equivalenti.

Per quanto riguarda il requisito contributivo è di almeno cinque anni nella vita lavorativa; “detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, possono conseguire il trattamento pensionistico di cui al menzionato articolo 1, comma 250″.

La pensione viene erogata nei limiti di spesa di 20 milioni per il 2017 e 30 milioni dal 2018 in poi. Le domande per il riconoscimento dell’accesso al beneficio dovranno essere presentate ogni anno entro il 31 marzo (per il 2017 sono state presentate entro il 16 settembre Inps messaggio n. 3249 del 4 agosto 2017) e possono essere avanzate insieme alla domanda di accesso al beneficio. Entrambe dovranno essere inviate online.

La pensione di inabilità da amianto non è cumulabile con la rendita Inail assegnata per lo stesso evento invalidante, con altre pensioni per esposizione da amianto e con l’assegno mensile di assistenza. “La pensione di inabilità è, invece, cumulabile con l’erogazione dell’indennizzo in capitale della menomazione dell’integrità psico-fisica, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%”.

È reversibile in favore dei superstiti ed è cumulabile infine con la rendita Inail ai superstiti.

Info: Inps circolare n.7 del 19 gennaio 2018

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA