Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 11 febbraio 2019 il Decreto del Ministero del Lavoro del 16 dicembre 2019 Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto.

Il decreto riguarda lavoratori in servizio o meno al momento dell’entrata in vigore del comma 250-bis, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Compresi ex lavoratori ora in gestione diversa da Inps e persone titolari di sussidio per accompagnamento alla pensione entro il 2020.

La pensione spetta in caso di requisito contributivo di almeno cinque anni nella vita lavorativa e dopo riconoscimento da parte di Inail di un una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

Le domande a partire dal 2020 dovranno essere presentate a Inps entro il 31 marzo di ogni anno. L’Istituto risponderà comunicando l’accesso al beneficio, accesso con prima decorrenza se sono stati superati i limiti di spesa previsti dal fondo annuale, rigetto per mancanza di requisiti.

I limiti di spesa sono di:

  • 7,7 milioni di euro –  2019;
  • 13,1 milioni – 2020;
  • 12,6 milioni di euro – 2021;
  • 12,3 milioni – 2022; 11,7 milioni – 2023;
  • 11,1 milioni – 2024;
  • 10 milioni – 2025;
  • 9,2 milioni – 2026;
  • 8,5 milioni – 2027;
  • 7,5 milioni – 2028.

Il decreto riassume le condizioni incumulabilità e incompatibilità: incompatibile con attività lavorativa dipendente o autonoma; incumulabile con rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante e con altri benefici pensionistici.

Info: GU n.34 11 febbraio 2019 il Decreto 16 dicembre 2019 

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

L’articolo Pensione inabilità esposizione professionale amianto, i criteri in decreto proviene da Quotidiano Sicurezza.