ROMA – Credito d’imposta 4.0. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 22 giugno 2018 del Decreto 4 maggio 2018 viene avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico il credito di imposta per le aziende per investimenti nella formazione del personale in ambiti 4.0, in ambiti riguardanti la trasformazione tecnologica e digitale. A darne notizia lo stesso Ministero in una nota del 25 giugno.

Il credito, previsto dall’art. 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguarda le spese per la formazione dei dipendenti sostenute dal 31 dicembre 2017. Sostenute da imprese indipendentemente dall’attività commerciale esercitata o da enti non commerciali (nel caso di formazione di dipendenti impiegati, anche non esclusivamente, in attività commerciali).

Viene riconosciuto nella misura del 40%, 300.000 euro il massimale. Utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentato attraverso F24 all’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese; accettato dopo la produzione della documentazione necessaria (certificazione del revisore dei conti).

Le spese ammissibili  vengono chiarite dall’articolo 4: si tratta di spese per “personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione”; “personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili” (in questo caso non possono eccedere il 30% della retribuzione annua).

Le attività formative (articolo 3) oggetto del credito devono riguardare:

“a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realta’ virtuale (RV) e realta’
aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali”.

Con futuri decreti potrebbero essere individuate altre attività. Devono essere disciplinate da contratti collettivi aziendali o territoriali. Se erogate da soggetti esterni, devono essere accreditati presso Regioni o Province autonome, fondi interprofessionali, certificati Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; università pubbliche o private.

Le aziende saranno tenute a conservare relazioni delle attività stilate da soggetti interni o esterni. Articolo 6, commi 4 e 5: “4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell’apposito quadro.
5. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir”.

250 milioni di euro il limite per il credito stabilito dal Mef per il 2019.

Info: Sviluppo Economico, scheda approfondimento credito formazione 4.0

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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