Pubblicata sul portale ministeriale Cliclavoro una nota del 17 gennaio 2019, n.1118, avente per oggetto una richiesta di parere sul Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Così la nota: “Occorre in primo luogo considerare che in tale ipotesi resta ferma la necessità della previsione
del distacco nel piano formativo dell’apprendista”. Quindi deve rimanere prevalente l’aspetto formativo, garantita la presenza del tutor verificando l’esercizio effettivo dei compiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Ogni aspetto deve risultare dal piano formativo, che può annoverare anche il distacco del tutor o di un referente che si relazioni con lo stesso tutor nella sede scelta per il distacco. Ancora, “qualora il distacco riguardi l’apprendistato di primo o di terzo livello è necessario tenere conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2015 che, agli articoli 5 e 7″.

Il distacco dovrà avere in ogni caso durata limitata e contenuta rispetto al periodo totale di apprendistato.

Info: Cliclavoro, nota n.1118 del 17 gennaio 2019

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

L’articolo Apprendistato e formazione in distacco, chiarimenti Ministero Lavoro proviene da Quotidiano Sicurezza.