Pubblicata da Inps la circolare n.140 del 18 novembre 2019 sul riposo giornaliero di un padre lavoratore dipendente nel caso in cui la coniuge sia una lavoratrice autonoma.

Inps riporta indicazioni ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 e derivanti dalla sentenza della Cassazione del 12 settembre 2018 n. 22177, che potranno essere applicate a domande future, pervenute e non ancora definite e a eventi passati attualmente in giudicato e non ancora prescritti.

L’Istituto chiarisce che un padre lavoratore dipendente (nascita, adozione, affidamento) può fruire dei permessi di riposo “a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma”. Non potrà farlo se la madre sarà in congedo parentale e non potrà godere delle ore aggiuntive in caso di parto plurimo (articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001).

Così la sentenza citata: “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

Info: Inps circolare n.140 del 18 novembre 2019

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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